PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il comma 9 dell'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono inseriti i seguenti:

      «9.1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, il medico che prescrive la somministrazione di un farmaco è tenuto a specificare nella prescrizione la sigla classificativa internazionale corrispondente alla denominazione comune internazionale cosiddetta "anatomico - terapeutico - chimica" (ATC), seguita dal corrispondente nome chimico del prodotto.
      9.2. Il farmacista è tenuto ad informare il richiedente sui diversi farmaci che possono essere somministrati al paziente, sulla base della prescrizione medica effettuata ai sensi del comma 9.1.
      9.3. Nel caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 9.1, al medico si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro. In tale caso, il prefetto informa della violazione il competente consiglio dell'Ordine professionale».